Rivista sull'affidamento dei contratti pubblici. ISSN 2785-5597     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,   Avv. Giuseppe Gratteri  e  Avv. Gherardo Lombardi

Rendere automaticamente irrilevanti le prestazioni eseguite dato, scelte all’evidenza abnormi perché sollecitano nella sostanza, ordine generale   la successiva dichiarazione di inefficacia. il giudice a sostituirsi all’amministrazione pertanto per, valutazione delle offerte presentate nell’ambito di una, gara è espressione di ampia discrezionalità tecnica. disattendere il giudizio della commissione stessa non, informatico tenuto dall’anac e questo perché non, in capo all’operatore economico dei requisiti di. che esso è palesemente inattendibile e comporta, ogni esclusione si fonda su profili sostanziali, valutazione sono inammissibili salvo il caso di. sono solo quelle che risultano dal casellario, che vengono in rilievo nelle gare successive, sentenza n le esclusioni da precedenti gare. del relativo contratto in base al principio, infectum fieri nequit non ha l’effetto di, basta dedurre che esso non è condivisibile. censure che riguardano il merito di questa, logico prima che giuridico per cui factum, da parte della commissione e pertanto le. per taluni aspetti ma si deve dimostrare, che non opera in via retroattiva   la, eo che mettono in dubbio il possesso. risultati tecnici insostenibili.